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conversione
del debito in Guinea
l'accordo bilaterale
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ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA
PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea,
di seguito denominati le "Parti",
nello spirito di amicizia e cooperazione fra i due paesi e in applicazione di
quanto previsto all'art. 2 dell'accordo bilaterale sottoscritto dalle due Parti
in data 22 ottobre 2001, riguardante la cancellazione del debito relativo
all'ammontare delle scadenze dovute tra il 01.12.2000 e il 31.03.2004, hanno
convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 - Scopo dell'accordo
1.1 Scopo del presente accordo è di regolamentare la conversione a
favore di investimenti per lo sviluppo e la riduzione della povertà di un
ammontare pari al 10% del valore delle scadenze dovute dalla Repubblica di
Guinea tra il 1 dicembre 2000 e il 31 marzo 2004, così come specificate
nell'articolo I del citato accordo del 22 ottobre 2001.
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ARTICOLO 2 - Dotazione del Fondo di Contropartita
2.1 Per l'attuazione del presente accordo è prevista la creazione di
un Fondo di Contropartita (FC). Tale fondo sarà destinato al finanziamento di
interventi di riduzione della povertà nel territorio della Repubblica di
Guinea, da individuarsi esclusivamente in base ai criteri specificati nel
presente accordo.
2.2 Il governo della Repubblica di Guinea verserà sul FC, suddiviso
in tre tranche annuali di eguale importo, il controvalore in franchi Guineani di
quanto specificato nell'art.1 al tasso di cambio stabilito per l'Euro dalla
Banca Centrale di Guinea alla data del versamento di ciascuna delle tranche. La
prima tranche di finanziamento sarà versata dal Governo della Repubblica di
Guinea entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.
2.3 Il FC verrà integrato dai contributi che saranno versati dalla
Fondazione Giustizia e Solidarietà (FGS) derivanti dalla raccolta di fondi
svoltasi tra la popolazione italiana a favore della riduzione del debito per un
ammontare complessivo non inferiore a € 6.000.000, in tre tranche annuali.
2.4 Le quote della FGS saranno versate al ricevimento della notizia
dell'avvenuto versamento da parte del Governo della Repubblica di Guinea della
quota di propria competenza.
2.5 Il FC è depositato presso la Banca………….…, ed è
articolato in:
a) un conto corrente in Franchi Guineani su cui saranno
effettuati i versamenti di cui agli art. 2.2;
b) un conto corrente in Euro su cui verranno effettuati i
versamenti di competenza della FGS di cui all'art. 2.3.
2.6 I conti bancari del Fondo di Contropartita saranno aperti e
movimentati con almeno due firme congiunte dei tre membri del Comitato di
Gestione di cui all'articolo 5.5 individuati a questo scopo: il Presidente, il
membro nominato dal Governo della Guinea ed il membro italiano nominato dalla
FGS
2.7 Gli interessi maturati dal FC sono da ritenersi a tutti gli
effetti quote aggiuntive al FC stesso.
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ARTICOLO 3 - Esercizio del Fondo
3.1 L'utilizzo del FC ha cadenza annuale, con esercizi di
dodici mesi a partire dal giorno di deposito della prima tranche di
finanziamento da parte del Governo della Repubblica di Guinea di cui all'art.
2.2. Al termine di ogni esercizio dovrà essere predisposta a cura del Comitato
di gestione di cui all'art. 5.5 una relazione narrativa e finanziaria sullo
stato di attuazione dell'accordo, così come previsto dall'art 5.4 e 5.6 e 6.3,
corredata della documentazione d'impiego e di spesa delle tranche. La relazione
narrativa e finanziaria sarà trasmessa al Comitato di Sorveglianza, di cui
all'art. 5.2, che provvederà a recepirla ed a dare avvio alle procedure di
trasferimento dei fondi per mezzo di una richiesta di sblocco della tranche
annuale indirizzata al Governo della Guinea ed alla FGS, cui faranno seguito i
relativi trasferimenti, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.
3.2 Il Fondo di Contropartita ha una durata di 3 anni,
salvo proroga concessa dal Comitato di Sorveglianza in relazione alle necessità
di erogazione delle somme attribuite e del loro utilizzo.
3.3 Le parti concordano circa l'osservanza del criterio
di "residuo attivo" nel caso in cui non siano effettivamente impiegate
quote-parti delle singole annualità: le stesse saranno detratte dalla
successiva erogazione fino ad esaurimento.
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ARTICOLO 4 - Criteri di utilizzo del Fondo
4.1 Le somme di cui all'art. 3 verranno utilizzate per finanziare
progetti finalizzati alla riduzione della povertà, in coerenza con il Document
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, adottato dal Governo della
Repubblica di Guinea. In particolare saranno privilegiati i settori d'intervento
e le priorità geografiche che sono stati individuati attraverso il processo
partecipativo locale che si è tenuto in Guinea nel 2000-2001 con il
coinvolgimento di rappresentanti della società civile locale (Allegato 1).
4.2 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, le risorse
del FC saranno assegnate dal Comitato di Gestione, secondo le modalità indicate
all'art. 5, alle seguenti tipologie d'intervento:
a) nel campo sociosanitario e educativo, privilegiando
l'accesso della popolazione, in particolare quella più sfavorita, la
sostenibilità e la formazione;
b) a sostegno e promozione di attività di produzione,
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti
agro-zootecnici;
c) a sostegno e promozione della creazione di piccole e medie
imprese e cooperative;
d) nel campo della promozione sociale.
Un massimo del 10% del FC è destinato alla costituzione di un fondo per
attività di microcredito, esclusi costi ed oneri di assistenza tecnica.
4.3 Un massimo del 15% annuo del FC è destinato al funzionamento
delle strutture di cui all'art.5.
4.4 Possono presentare domanda di finanziamento per progetti che
rientrino nelle finalità e nei parametri indicati nei commi precedenti del
presente articolo, le seguenti categorie di soggetti:
a) organizzazioni non governative locali e/o partenariati
internazionali;
b) associazioni ed enti senza fini di lucro;
c) cooperative e altri enti economici a carattere
mutualistico;
d) istituti di ricerca e istruzione;
e) enti e organizzazioni religiosi;
f) amministrazioni locali di carattere elettivo per
iniziative che implicano un rilevante coinvolgimento delle comunità locali.
4.5 Nella fase di istruzione e selezione dei progetti da finanziare
saranno privilegiate quelle iniziative sorte per volontà comune di soggetti
appartenenti a due o più tra le categorie sopra menzionate.
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ARTICOLO 5 - Modalità di gestione del Fondo
5.1 Gli organi destinati al controllo ed alla gestione del Fondo di
Contropartita sono:
a) il Comitato di Sorveglianza
b) il Comitato di Gestione
c) l'Ufficio Tecnico
5.2 Il Comitato di Sorveglianza (CS) ha la responsabilità di
garantire che l'uso delle risorse del Fondo di Contropartita avvenga in
conformità con le disposizioni del presente accordo. Esso è composto da tre
membri: un rappresentante della Parte guineana, un rappresentante della Parte
Italiana, un rappresentante della FGS.
5.3 Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno
oppure ogni volta che ne venga fatta formale richiesta da parte di uno dei
membri. Il Rappresentante della FGS svolge le funzioni di Segretario del
Comitato, curando l'organizzazione delle riunioni e preparandone l'ordine del
giorno in stretta collaborazione con le Parti del presente Accordo.
5.4 Il Comitato di Sorveglianza svolge le seguenti funzioni:
a) dirime in sede preliminare qualsiasi disputa circa
l'applicazione del presente Accordo;
b) adotta la programmazione strategica del Fondo, secondo le
linee previste dal presente accordo;
c) riceve le relazioni di attività e le rendicontazioni
finanziarie di cui all'art. 5.6 (g) ed all'art 3.1 e il rapporto di revisione
contabile preparato da una organizzazione indipendente di cui all'art. 5.6 (h).
5.5 Il Comitato di Gestione (CG) assicura la gestione ordinaria del
Fondo di Contropartita. Esso è composto da cinque membri, designati dal Governo
della Repubblica di Guinea e dalla FGS in ragione del rispettivo contributo
finanziario al FC, assicurando adeguata partecipazione alla società civile
guineana. Uno dei membri sarà pertanto nominato dal Governo della Guinea e gli
altri quattro dalla FGS, di cui tre di cittadinanza guineana e, tra questi, uno
con la funzione di Presidente. I membri del Comitato di Gestione durano in
carica un anno e si intendono riconfermati in assenza di un atto di
sostituzione.
5.6 Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:
a) assicura l'amministrazione del Fondo di Contropartita, in
accordo con le disposizioni contenute dal presente accordo, e con la
programmazione strategica adottata dal Comitato di Sorveglianza;
b) seleziona e recluta il personale e coordina il
funzionamento dell'Ufficio Tecnico di cui all'art. 5.7;
c) valuta ed approva i documenti di progetto istruiti
dall'Ufficio Tecnico;
d) assicura il monitoraggio dell'impatto e dei risultati dei
progetti finanziati e adegua l'amministrazione del FC per gli esercizi
successivi;
e) produce adeguata informazione sull'attività svolta;
f) predispone le relazioni d'attività e contabili di cui
all'art 3.1 e le presenta al Comitato di Sorveglianza unitamente al rapporto di
revisione contabile di cui alla successiva lettera (g);
g) commissiona ogni anno una revisione contabile ad
un'organizzazione accreditata indipendente;
h) predispone la documentazione di programmazione strategica
e la trasmette al Comitato di Sorveglianza.
5.7 Al fine di seguire in modo adeguato i progetti presi in esame e
approvati è istituito un Ufficio Tecnico (UT) alle dipendenze del Comitato di
Gestione con le seguenti funzioni:
a) Sottoporre annualmente al CG i documenti di programmazione
strategica
b) Prestare assistenza ai soggetti proponenti nel corso della
fase di formulazione.
c) Istruire i progetti per la selezione, verificandone la
conformità alle linee-guida contenute nel presente accordo e con la
programmazione strategica.
d) Sottoporre al CG i dossier riguardanti i progetti
selezionati, in accordo con le linee strategiche adottate dal Comitato di
Sorveglianza
e) Assistere i soggetti proponenti nella fase di
realizzazione delle iniziative finanziate dal Fondo.
f) Sviluppare la collaborazione tra i progetti finanziati dal
Fondo e altre iniziative di sviluppo, che agiscono nel quadro della messa in
opera della strategia nazionale di riduzione della povertà.
g) Assistere, quando necessario, gli enti esecutori dei
progetti nello sviluppo di adeguati contatti con soggetti in grado di assicurare
assistenza tecnica e/o di favorire la sostenibilità dei progetti, nonché
nell'attuazione di gemellaggi.
h) Predisporre opportuni strumenti ed attività per il
monitoraggio e la valutazione delle iniziative finanziate, e metterli a
disposizione del CG.
i) Alla fine dell'attività del FC, il CG delibererà sulla
destinazione finale dei beni acquisiti per garantire l'espletamento delle
funzioni previste nell'articolo 5,5.
5.8 L'UT è costituito da almeno cinque persone di adeguato valore
professionale, di documentata esperienza nella gestione del ciclo di progetto, e
aventi possibilmente competenza nei settori menzionati all'art. 4.1.
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ARTICOLO 6 - Procedure di attuazione dell'accordo
6.1 Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e
rimarrà in vigore sino all'esaurimento del Fondo di Contropartita di cui
all'art.2.
6.2 Successivamente alla firma del presente accordo il Governo della
Repubblica di Guinea e la FGS procedono alla nomina dei Membri del Comitato di
Gestione, secondo quanto previsto all'art. 5.5, con indicazione dei nominativi
prescelti per ricoprire la carica di Presidente e degli altri due membri che
avranno titolo ad operare sui conti bancari del Fondo di cui all'art. 2.6; il
Presidente del Comitato di Gestione e gli altri due membri di cui sopra
procederanno quindi all'apertura dei conti correnti di cui all'art. 2.5. Il
Governo della Repubblica di Guinea e la FGS effettueranno il versamento della
prima tranche del finanziamento di competenza, secondo quanto previsto nell'art.
2.4. Il Presidente del Comitato di Gestione procederà infine alla convocazione
della prima riunione del detto Comitato.
6.3 Le prime tranche del FC di cui all'art.2 dovranno essere versate
entro il giorno precedente la prima riunione del CG nei rispettivi conti.
6.4 I versamenti di cui all'art. 2.3 saranno diminuiti dell'ammontare
anticipato direttamente in Italia dalla FGS previa formale autorizzazione del
Comitato di Gestione nell'ambito delle proprie funzioni, in deroga a quanto
previsto dall'art. 2.4.
6.5 Il presente Accordo potrà essere denunciato mediante
comunicazione scritta di una delle due parti all'altra che avrà effetto dopo 30
giorni dalla notifica. In caso di contenzioso verrà applicato quanto previsto
dall'articolo VII dell'accordo bilaterale del 22 ottobre 2001.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
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