conversione del debito in Guinea

l'accordo bilaterale

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ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA
PER LA CONVERSIONE DEL DEBITO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea, di seguito denominati le "Parti",
nello spirito di amicizia e cooperazione fra i due paesi e in applicazione di quanto previsto all'art. 2 dell'accordo bilaterale sottoscritto dalle due Parti in data 22 ottobre 2001, riguardante la cancellazione del debito relativo all'ammontare delle scadenze dovute tra il 01.12.2000 e il 31.03.2004, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Scopo dell'accordo

1.1 Scopo del presente accordo è di regolamentare la conversione a favore di investimenti per lo sviluppo e la riduzione della povertà di un ammontare pari al 10% del valore delle scadenze dovute dalla Repubblica di Guinea tra il 1 dicembre 2000 e il 31 marzo 2004, così come specificate nell'articolo I del citato accordo del 22 ottobre 2001.

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ARTICOLO 2 - Dotazione del Fondo di Contropartita

2.1 Per l'attuazione del presente accordo è prevista la creazione di un Fondo di Contropartita (FC). Tale fondo sarà destinato al finanziamento di interventi di riduzione della povertà nel territorio della Repubblica di Guinea, da individuarsi esclusivamente in base ai criteri specificati nel presente accordo.

2.2 Il governo della Repubblica di Guinea verserà sul FC, suddiviso in tre tranche annuali di eguale importo, il controvalore in franchi Guineani di quanto specificato nell'art.1 al tasso di cambio stabilito per l'Euro dalla Banca Centrale di Guinea alla data del versamento di ciascuna delle tranche. La prima tranche di finanziamento sarà versata dal Governo della Repubblica di Guinea entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.

2.3 Il FC verrà integrato dai contributi che saranno versati dalla Fondazione Giustizia e Solidarietà (FGS) derivanti dalla raccolta di fondi svoltasi tra la popolazione italiana a favore della riduzione del debito per un ammontare complessivo non inferiore a € 6.000.000, in tre tranche annuali.

2.4 Le quote della FGS saranno versate al ricevimento della notizia dell'avvenuto versamento da parte del Governo della Repubblica di Guinea della quota di propria competenza.

2.5 Il FC è depositato presso la Banca………….…, ed è articolato in:
    a) un conto corrente in Franchi Guineani su cui saranno effettuati i versamenti di cui agli art. 2.2;
    b) un conto corrente in Euro su cui verranno effettuati i versamenti di competenza della FGS di cui all'art. 2.3.

2.6 I conti bancari del Fondo di Contropartita saranno aperti e movimentati con almeno due firme congiunte dei tre membri del Comitato di Gestione di cui all'articolo 5.5 individuati a questo scopo: il Presidente, il membro nominato dal Governo della Guinea ed il membro italiano nominato dalla FGS

2.7 Gli interessi maturati dal FC sono da ritenersi a tutti gli effetti quote aggiuntive al FC stesso.

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ARTICOLO 3 - Esercizio del Fondo

3.1 L'utilizzo del FC ha cadenza annuale, con esercizi di dodici mesi a partire dal giorno di deposito della prima tranche di finanziamento da parte del Governo della Repubblica di Guinea di cui all'art. 2.2. Al termine di ogni esercizio dovrà essere predisposta a cura del Comitato di gestione di cui all'art. 5.5 una relazione narrativa e finanziaria sullo stato di attuazione dell'accordo, così come previsto dall'art 5.4 e 5.6 e 6.3, corredata della documentazione d'impiego e di spesa delle tranche. La relazione narrativa e finanziaria sarà trasmessa al Comitato di Sorveglianza, di cui all'art. 5.2, che provvederà a recepirla ed a dare avvio alle procedure di trasferimento dei fondi per mezzo di una richiesta di sblocco della tranche annuale indirizzata al Governo della Guinea ed alla FGS, cui faranno seguito i relativi trasferimenti, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.

3.2 Il Fondo di Contropartita ha una durata di 3 anni, salvo proroga concessa dal Comitato di Sorveglianza in relazione alle necessità di erogazione delle somme attribuite e del loro utilizzo.

3.3 Le parti concordano circa l'osservanza del criterio di "residuo attivo" nel caso in cui non siano effettivamente impiegate quote-parti delle singole annualità: le stesse saranno detratte dalla successiva erogazione fino ad esaurimento.

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ARTICOLO 4 - Criteri di utilizzo del Fondo

4.1 Le somme di cui all'art. 3 verranno utilizzate per finanziare progetti finalizzati alla riduzione della povertà, in coerenza con il Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, adottato dal Governo della Repubblica di Guinea. In particolare saranno privilegiati i settori d'intervento e le priorità geografiche che sono stati individuati attraverso il processo partecipativo locale che si è tenuto in Guinea nel 2000-2001 con il coinvolgimento di rappresentanti della società civile locale (Allegato 1).

4.2 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, le risorse del FC saranno assegnate dal Comitato di Gestione, secondo le modalità indicate all'art. 5, alle seguenti tipologie d'intervento:
    a) nel campo sociosanitario e educativo, privilegiando l'accesso della popolazione, in particolare quella più sfavorita, la sostenibilità e la formazione;
    b) a sostegno e promozione di attività di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agro-zootecnici;
    c) a sostegno e promozione della creazione di piccole e medie imprese e cooperative;
    d) nel campo della promozione sociale.
Un massimo del 10% del FC è destinato alla costituzione di un fondo per attività di microcredito, esclusi costi ed oneri di assistenza tecnica.

4.3 Un massimo del 15% annuo del FC è destinato al funzionamento delle strutture di cui all'art.5.

4.4 Possono presentare domanda di finanziamento per progetti che rientrino nelle finalità e nei parametri indicati nei commi precedenti del presente articolo, le seguenti categorie di soggetti:
    a) organizzazioni non governative locali e/o partenariati internazionali;
    b) associazioni ed enti senza fini di lucro;
    c) cooperative e altri enti economici a carattere mutualistico;
    d) istituti di ricerca e istruzione;
    e) enti e organizzazioni religiosi;
    f) amministrazioni locali di carattere elettivo per iniziative che implicano un rilevante coinvolgimento delle comunità locali.

4.5 Nella fase di istruzione e selezione dei progetti da finanziare saranno privilegiate quelle iniziative sorte per volontà comune di soggetti appartenenti a due o più tra le categorie sopra menzionate.

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ARTICOLO 5 - Modalità di gestione del Fondo

5.1 Gli organi destinati al controllo ed alla gestione del Fondo di Contropartita sono:
    a) il Comitato di Sorveglianza
    b) il Comitato di Gestione
    c) l'Ufficio Tecnico

5.2 Il Comitato di Sorveglianza (CS) ha la responsabilità di garantire che l'uso delle risorse del Fondo di Contropartita avvenga in conformità con le disposizioni del presente accordo. Esso è composto da tre membri: un rappresentante della Parte guineana, un rappresentante della Parte Italiana, un rappresentante della FGS.

5.3 Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta l'anno oppure ogni volta che ne venga fatta formale richiesta da parte di uno dei membri. Il Rappresentante della FGS svolge le funzioni di Segretario del Comitato, curando l'organizzazione delle riunioni e preparandone l'ordine del giorno in stretta collaborazione con le Parti del presente Accordo.

5.4 Il Comitato di Sorveglianza svolge le seguenti funzioni:
    a) dirime in sede preliminare qualsiasi disputa circa l'applicazione del presente Accordo;
    b) adotta la programmazione strategica del Fondo, secondo le linee previste dal presente accordo;
    c) riceve le relazioni di attività e le rendicontazioni finanziarie di cui all'art. 5.6 (g) ed all'art 3.1 e il rapporto di revisione contabile preparato da una organizzazione indipendente di cui all'art. 5.6 (h).

5.5 Il Comitato di Gestione (CG) assicura la gestione ordinaria del Fondo di Contropartita. Esso è composto da cinque membri, designati dal Governo della Repubblica di Guinea e dalla FGS in ragione del rispettivo contributo finanziario al FC, assicurando adeguata partecipazione alla società civile guineana. Uno dei membri sarà pertanto nominato dal Governo della Guinea e gli altri quattro dalla FGS, di cui tre di cittadinanza guineana e, tra questi, uno con la funzione di Presidente. I membri del Comitato di Gestione durano in carica un anno e si intendono riconfermati in assenza di un atto di sostituzione.

5.6 Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:
    a) assicura l'amministrazione del Fondo di Contropartita, in accordo con le disposizioni contenute dal presente accordo, e con la programmazione strategica adottata dal Comitato di Sorveglianza;
    b) seleziona e recluta il personale e coordina il funzionamento dell'Ufficio Tecnico di cui all'art. 5.7;
    c) valuta ed approva i documenti di progetto istruiti dall'Ufficio Tecnico;
    d) assicura il monitoraggio dell'impatto e dei risultati dei progetti finanziati e adegua l'amministrazione del FC per gli esercizi successivi;
    e) produce adeguata informazione sull'attività svolta;
    f) predispone le relazioni d'attività e contabili di cui all'art 3.1 e le presenta al Comitato di Sorveglianza unitamente al rapporto di revisione contabile di cui alla successiva lettera (g);
    g) commissiona ogni anno una revisione contabile ad un'organizzazione accreditata indipendente;
    h) predispone la documentazione di programmazione strategica e la trasmette al Comitato di Sorveglianza.

5.7 Al fine di seguire in modo adeguato i progetti presi in esame e approvati è istituito un Ufficio Tecnico (UT) alle dipendenze del Comitato di Gestione con le seguenti funzioni:
    a) Sottoporre annualmente al CG i documenti di programmazione strategica
    b) Prestare assistenza ai soggetti proponenti nel corso della fase di formulazione.
    c) Istruire i progetti per la selezione, verificandone la conformità alle linee-guida contenute nel presente accordo e con la programmazione strategica.
    d) Sottoporre al CG i dossier riguardanti i progetti selezionati, in accordo con le linee strategiche adottate dal Comitato di Sorveglianza
    e) Assistere i soggetti proponenti nella fase di realizzazione delle iniziative finanziate dal Fondo.
    f) Sviluppare la collaborazione tra i progetti finanziati dal Fondo e altre iniziative di sviluppo, che agiscono nel quadro della messa in opera della strategia nazionale di riduzione della povertà.
    g) Assistere, quando necessario, gli enti esecutori dei progetti nello sviluppo di adeguati contatti con soggetti in grado di assicurare assistenza tecnica e/o di favorire la sostenibilità dei progetti, nonché nell'attuazione di gemellaggi.
    h) Predisporre opportuni strumenti ed attività per il monitoraggio e la valutazione delle iniziative finanziate, e metterli a disposizione del CG.
    i) Alla fine dell'attività del FC, il CG delibererà sulla destinazione finale dei beni acquisiti per garantire l'espletamento delle funzioni previste nell'articolo 5,5.

5.8 L'UT è costituito da almeno cinque persone di adeguato valore professionale, di documentata esperienza nella gestione del ciclo di progetto, e aventi possibilmente competenza nei settori menzionati all'art. 4.1.

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ARTICOLO 6 - Procedure di attuazione dell'accordo

6.1 Il presente accordo entra in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore sino all'esaurimento del Fondo di Contropartita di cui all'art.2.

6.2 Successivamente alla firma del presente accordo il Governo della Repubblica di Guinea e la FGS procedono alla nomina dei Membri del Comitato di Gestione, secondo quanto previsto all'art. 5.5, con indicazione dei nominativi prescelti per ricoprire la carica di Presidente e degli altri due membri che avranno titolo ad operare sui conti bancari del Fondo di cui all'art. 2.6; il Presidente del Comitato di Gestione e gli altri due membri di cui sopra procederanno quindi all'apertura dei conti correnti di cui all'art. 2.5. Il Governo della Repubblica di Guinea e la FGS effettueranno il versamento della prima tranche del finanziamento di competenza, secondo quanto previsto nell'art. 2.4. Il Presidente del Comitato di Gestione procederà infine alla convocazione della prima riunione del detto Comitato.

6.3 Le prime tranche del FC di cui all'art.2 dovranno essere versate entro il giorno precedente la prima riunione del CG nei rispettivi conti.

6.4 I versamenti di cui all'art. 2.3 saranno diminuiti dell'ammontare anticipato direttamente in Italia dalla FGS previa formale autorizzazione del Comitato di Gestione nell'ambito delle proprie funzioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2.4.

6.5 Il presente Accordo potrà essere denunciato mediante comunicazione scritta di una delle due parti all'altra che avrà effetto dopo 30 giorni dalla notifica. In caso di contenzioso verrà applicato quanto previsto dall'articolo VII dell'accordo bilaterale del 22 ottobre 2001.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.

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